Ad integrazioni delle Circolari 182, 188, 189, 190, e 191. riguardanti il Bonus edicole 2023, tenuto conto degli ulteriori chiarimenti forniti dal Dipartimento per l'Editoria a codesta Associazione di Categoria, precisiamo i seguenti elementi che saranno utili nella compilazione delle domande.

1. Edicole in gestione - Affitto di Azienda - Ammissibilità del canone versato dall' affittuario a condizione che l'immobile o il chiosco siano parte del complesso aziendale.

Considerato che l'Art. 2 (Misure per il sostegno delle edicole) del DPCM del 10 agosto 2023 riconosce per l'anno 2023 un contributo pari al 50% delle spese sostenute per canoni di locazione", su specifico quesito formulato da SNAG il Dipartimento ha precisato, che nel caso dell'affitto di azienda, la spesa rappresentata dal canone, corrisposto, dall'affittuario, è ammissibile qualora tra i beni che costituiscono il complesso aziendale sia presente anche l'eventuale immobile (o il chiosco) presso cui viene esercitata l'attività.

Ne consegue che, se l'affitto di azienda include l'utilizzo di un immobile (o di un chiosco), il canone può essere inserito nella domanda. Se invece, il gestore corrisponde in proprio un canone di locazione o corrisponde direttamente i canoni di occupazione del suolo pubblico, potrà inserire in domanda tali importi ma non gli importi corrisposti per l'affitto d'azienda.

2. Investimenti agevolabili: canoni per dotarsi di piattaforme per la "vendita del gioco" nel rispetto della normativa vigente (quali ad esempio, canone per la vendita dei Gratta e Vinci o Canone per la vendita del gioco "Superenalotto").

In relazione alla definizione dell'ambito dei cosiddetti "interventi di trasformazione digitale o di ammodernamento tecnologico", tenuto conto dei chiarimenti già forniti dal Dipartimento, secondo cui non esiste un elenco predefinito e il criterio generale si deve ispirare alle finalità indicate nella norma di riferimento ovvero alle diverse e peculiari necessità e situazioni dei richiedenti il Bonus, su specifica richiesta di SNAG il Dipartimento ha confermato che possono ritenersi spese per "interventi di trasformazione digitale o di ammodernamento tecnologico" anche gli oneri e i canoni versati a società terze per dotarsi di piattaforme per la "vendita del gioco" nel rispetto della normativa vigente.